Sconti veri o finti? La regola dei 30 giorni che vale anche online

Sconti veri o finti? La regola dei 30 giorni che vale anche online

7 Ottobre 2026 Off Di Marco

Dal 1° luglio 2023, in Italia, chi annuncia uno sconto deve mostrare anche il prezzo più basso che ha praticato nei 30 giorni prima. E nel 2024 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la percentuale di sconto va calcolata proprio su quel prezzo, non sull’ultimo prezzo pieno. Vale nei negozi, nei volantini e online. A gennaio 2026, secondo un’inchiesta di Altroconsumo, solo un sito su quattro lo faceva come prescrive la legge.

In questi giorni c’è la Festa delle Offerte Prime di Amazon, il 6 e 7 ottobre, e fra poche settimane arriva il Black Friday, il 27 novembre. Sono i giorni in cui i prezzi barrati si moltiplicano. Qui trovi cosa dice la regola, perché serve, e come leggere un’offerta per capire se lo sconto è vero.

La regola: il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni

È l’articolo 17-bis del Codice del consumo, introdotto dal decreto legislativo 26 del 2023, che recepisce la direttiva europea chiamata «Omnibus». Dice due cose:

  • Ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal venditore.
  • Il prezzo precedente è il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni prima dello sconto.

Ci sono alcune eccezioni, e conviene conoscerle per non gridare all’imbroglio quando non c’è:

  • sono esclusi i prodotti agricoli e alimentari deperibili;
  • per un prodotto in vendita da meno di 30 giorni, il venditore deve dire a quale periodo si riferisce il prezzo precedente;
  • se lo sconto aumenta per gradi durante la stessa promozione, il riferimento resta il prezzo di prima della prima riduzione;
  • la regola vale anche per le vendite straordinarie, ma non per le vendite sottocosto.

Chi non la rispetta rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall’articolo 22 del decreto legislativo 114 del 1998 sul commercio.

Perché serve: il trucco del prezzo alzato prima

Senza questa regola, il gioco è semplice: si alza il prezzo per qualche giorno, poi lo si riporta dov’era e lo si presenta come «scontato». Il prezzo barrato è vero, lo sconto no.

Il caso che ha fatto chiarezza. In Germania un’associazione di consumatori ha portato in tribunale il discount Aldi Süd per un volantino. Il prezzo barrato di un prodotto era 1,69 euro, quello «scontato» 1,29. Ma il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, scritto a parte in piccolo, era anch’esso 1,29: lo sconto, in realtà, era zero.

Il 26 settembre 2024 la Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-330/23) ha deciso che una riduzione annunciata come percentuale, o con una scritta che sottolinea la convenienza, deve essere calcolata sul prezzo più basso dei 30 giorni precedenti. Non basta scriverlo da qualche parte: è quello il punto di partenza dello sconto.

Come va, nei fatti, online

Non benissimo. A gennaio 2026 Altroconsumo ha controllato 208 grandi siti di e-commerce, e ha pubblicato i risultati il 12 febbraio:

62%dei siti non rispetta la regola
41%mostra solo prezzo barrato e prezzo scontato
21%usa un «prezzo medio» o il prezzo consigliato
24%indica il prezzo più basso del mese prima

Altroconsumo ha mandato i risultati all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Antitrust, chiedendo di intervenire. E ha ricordato un punto che molti siti aggirano: il prezzo consigliato dal produttore non può prendere il posto del prezzo più basso dei 30 giorni.

Come leggere un’offerta, in quattro controlli

  • Cerca la scritta sul prezzo più basso. Qualcosa come «prezzo più basso degli ultimi 30 giorni». Se c’è solo un prezzo barrato, non sai da dove parte lo sconto.
  • Fai il conto da quel prezzo. Se il prezzo più basso dei 30 giorni è uguale al prezzo «in offerta», lo sconto è zero, qualunque percentuale ci sia scritta: è il caso Aldi.
  • Diffida dei riferimenti diversi: «prezzo medio», «prezzo consigliato», «prezzo di listino». Il venditore può mostrarli, ma solo in aggiunta al prezzo più basso dei 30 giorni, non al suo posto.
  • Guarda i prezzi prima. È il consiglio di Altroconsumo: se un acquisto ti interessa, segnati il prezzo qualche settimana prima dei giorni di offerte. È l’unico modo per verificare da solo.

Lo sconto vero, comunque, non basta a fare un buon acquisto. Prima di pagare su un sito che non conosci, valgono i quattro controlli per comprare online in sicurezza. E se il pacco arriva da fuori Europa, c’è da mettere in conto anche il dazio e il contributo sui pacchi extra Ue.


Le fonti, una per una. La regola: articolo 17-bis del Codice del consumo, testo e commi, con le eccezioni, la sanzione e il decreto legislativo 26/2023 che lo ha introdotto. La sentenza: Corte di giustizia dell’Unione europea, comunicato stampa n. 152/24 sulla causa C-330/23, Aldi Süd (26 settembre 2024), con i prezzi del volantino. L’inchiesta: Altroconsumo, «Inchiesta sugli sconti online: pochi sono trasparenti» (12 febbraio 2026), con la data del 1° luglio 2023, i prezzi aggiuntivi ammessi solo accanto al prezzo più basso e il consiglio di guardare i prezzi prima. L’obbligo vale anche per i siti di commercio online: Centro Europeo Consumatori Italia, FAQ sulla direttiva Omnibus. Le date della Festa delle Offerte Prime: Sky TG24 (2 ottobre 2026). Informazioni verificate il 5 ottobre 2026. È una guida pratica, non una consulenza legale.